(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28
                        del 10 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  10 luglio 1978, n. 32 e successive
                              modifiche

  1.  Dopo l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, sono
inseriti  i  seguenti:  «Art.  2-bis.  (Riparto  dei Fondi). -- 1. La
Giunta  regionale,  nell'ambito delle competenze di cui agli articoli
1 e  2, con propria deliberazione provvede annualmente al riparto dei
fondi  disponibili  per il sostegno delle attivita' culturali e dello
spettacolo, in conformita' ai seguenti criteri e modalita':
   a)  il  40 per cento delle risorse e' destinato alle iniziative di
promozione   culturale  e  di  spettacolo  con  carattere  annuale  o
pluriennale  realizzate  direttamente  dalla  Regione con particolare
riferimento  al  riequilibrio dell'offerta culturale. Tali iniziative
sono realizzate con le seguenti modalita':
    1)   l'adozione   di  specifici  bandi  pubblici  su  determinate
tematiche di interesse regionale;
    2)  la  stipula  di  apposita  convenzione  con enti pubblici o a
partecipazione pubblica;
    3)  la  stipula  di apposita convenzione con soggetti privati che
detengano   l'esclusiva   della   promozione   e  dell'organizzazione
dell'evento stesso;
    4)  le  procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto
gestore in tutti gli altri casi;
   b)  il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per
lo  svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo
di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici
adottati    dalla    provincia,    rivolti    agli    enti    locali,
all'associazionismo   culturale   e  agli  altri  enti  ed  organismi
legalmente  costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono
assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente
e  per  il  40  per  cento  in  funzione  del  numero  dei comuni con
l'esclusione,  per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune
di Roma;
   c)  il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma
per  iniziative  di  promozione culturale e di spettacolo individuate
tramite bando pubblico comunale rivolto all'associazionismo culturale
ed  agli  altri  enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi
scopo di lucro.
  2.  Relativamente  alle  iniziative  di promozione culturale di cui
all'art.  1  la  giunta  regionale  approva,  sentita  la commissione
consiliare   permanente  competente  per  materia,  un  documento  di
indirizzo con carattere pluriennale che contiene tra l'altro:
   a) l'analisi complessiva del settore cultura in ambito regionale;
   b)  le  strategie di intervento nella prospettiva del riequilibrio
territoriale in ambito culturale;
   c)  i  specifici  obiettivi  operativi al cui perseguimento devono
essere rivolti i progetti degli enti pubblici e privati.
  3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c),
le  province  ed il Comune di Roma predispongono e trasmettono, entro
il  termine  perentorio  del  15  settembre  di  ciascun  anno,  alla
competente   direzione   regionale   un   documento  sulle  attivita'
programmate  per  l'anno  successivo  in  cui,  in  particolare, sono
definiti  gli  obiettivi,  le finalita' ed i costi presunti. Entro 30
giorni   dalla  ricezione  del  documento,  la  competente  direzione
regionale puo' apportare eventuali modifiche, tese a rendere coerenti
tali  obiettivi  con  il documento di indirizzo di cui al comma 2, al
quale  le  province  ed  il  Comune  di  Roma  devono attenersi nella
formulazione dei bandi di cui al comma 1, lettere b) e c).
  Art.  2-ter. (Norma finanziaria). - 1. Al finanziamento degli oneri
derivanti   dall'applicazione   della  presente  legge  si  provvede,
nell'ambito  dell'UPB  G11,  attraverso  lo stanziamento previsto nel
capitolo  G11507 che assume la seguente denominazione: "Attivita' per
la promozione culturale e dello spettacolo nella Regione Lazio"».